Art. 1.

      1. Il comune nel quale ha avuto luogo una violenza sessuale può costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale, previo consenso della vittima.
      2. Il danno subìto dal comune a seguito della violenza sessuale si configura come danno d'immagine e, nei casi in cui i comuni gestiscono programmi e attività di assistenza e di aiuto alle donne vittime di violenza, si configura come danno materiale, ai sensi della legislazione vigente in materia.